Quando si pianifica un trasferimento all’estero, uno degli aspetti più importanti da comprendere è come funzionano i controlli fiscali sui propri conti e patrimoni. Il pilastro fondamentale della trasparenza internazionale è il CRS (Common Reporting Standard).
Se stai programmando di cambiare residenza fiscale, ecco alcune informazioni utili sul CRS, sulle sue applicazioni pratiche e sulle ultime evoluzioni normative.
Cos’è il Common Reporting Standard (CRS)?
Il Common Reporting Standard (CRS) è un protocollo di scambio automatico di informazioni fiscali e finanziarie tra Stati. È stato sviluppato dall’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico) con l’obiettivo principale di contrastare la frode e l’evasione fiscale in ambito internazionale.
Come funziona lo scambio di informazioni sui conti finanziari?
Il modello OCSE prevede lo scambio automatico di informazioni finanziarie: lo Stato in cui ha sede l’istituto bancario trasmette i dati del conto estero allo Stato di residenza fiscale del titolare.
In linea generale, le amministrazioni fiscali dei Paesi aderenti hanno l’obbligo di scambiarsi automaticamente i dati dei financial accounts relativi ai soggetti non residenti. Questi dati vengono trasmessi alle amministrazioni dalle istituzioni finanziarie localizzate nel proprio territorio, ad esempio:
- Banche;
- Fondi comuni;
- Assicurazioni.
Il modello individua:
- Le istituzioni finanziarie tenute al monitoraggio (Reporting Financial Institutions o RFI);
- I conti finanziari (financial accounts);
- I conti correnti che devono essere monitorati, all’interno dei conti finanziari (reportable accounts);
- Le procedure di due diligence a carico degli intermediari e le modalità di comunicazione dei dati tra le amministrazioni finanziarie degli Stati di residenza dei titolari.
Il quadro normativo: dall’Europa all’Italia
L’attuazione dello standard si muove su più livelli legislativi, sia comunitari che nazionali:
LIVELLO COMUNITARIO (UE)
Normativa di riferimento: Direttiva 2014/107/UE (DAC2):
La Direttiva modifica la precedente direttiva 2011/16/UE (DAC1) per fornire una base comune agli Stati membri e permettere l’attuazione dello standard.
LIVELLO NAZIONALE (ITALIA)
Recepimento: Legge 18 Giugno 2015 n.95 e D.M. 28 Dicembre 2015
Introducono la normativa nell’ordinamento italiano, disciplinando nel dettaglio l’ambito soggettivo, oggettivo e procedurale dello scambio di informazioni.
Aggiorna l’elenco delle giurisdizioni oggetto di comunicazione (verso cui l’Italia effettua segnalazioni) e delle giurisdizioni partecipanti (che effettuano segnalazioni verso l’Italia).
CRS e gestione dei patrimoni: il caso del Trust
Il Trust è uno strumento che può essere coinvolto negli adempimenti CRS a vario titolo, a seconda dell’attività che svolge concretamente. Si configura come un negozio fiduciario dotato di autonoma personalità giuridica in cui un soggetto (il disponente) trasferisce determinati beni o diritti al trustee, il quale li amministra nell’interesse di altri soggetti (i beneficiari), a cui può aggiungersi la figura del guardiano.
1. IL TRUST COME ENTITA’ NFE (Non-Financial Entity)
Le implicazioni variano in base alla natura dell’entità:
- Passive NFE: se il Trust viene classificato come entità non finanziaria passiva, dovranno essere comunicate, oltre ai dati del Trust stesso, le informazioni di tutti i soggetti che esercitano un controllo effettivo (disponente, beneficiari, trustee);
- Active NFE: se il Trust è un’entità attiva, saranno oggetto di comunicazione solo talune informazioni riferite esclusivamente al Trust.
2. LE REGOLE PER I BENEFICIARI INDIVIDUATI PER CLASSI
Lo standard chiarisce che se i beneficiari non sono individuati nominalmente ma per “classi”, non vengono considerati persone oggetto di comunicazione. Tuttavia, l’istituzione finanziaria sarà tenuta a comunicare i dati del beneficiario nel momento esatto in cui questo riceve una distribuzione dal Trust o esercita i propri diritti sul patrimonio dello stesso.
Quali Stati aderiscono al CRS?
Aderiscono al CRS oltre 120 giurisdizioni a livello globale. L’elenco include la totalità dei Paesi industrializzati, tutti i membri dell’UE e la quasi totalità di tutti i vecchi “paradisi fiscali” o centri finanziari offshore che hanno progressivamente firmato l’accordo multilaterale dell’OCSE.
Le giurisdizioni aderenti sono suddivise in macro-aree geografiche ed economiche:
Unione Europea e Spazio Economico Europeo (SEE)
Tutti i 27 Stati membri dell’UE partecipano allo scambio automatico tramite la direttiva DAC2. Tra questi figurano: Italia, Francia, Germania, Spagna, Paesi Bassi, Belgio, Lussemburgo, Irlanda, Austria, Malta, Cipro ecc.
Paesi SEE e limitrofi: Svizzera, Liechtenstein, Norvegia, Islanda, Principato di Monaco, San Marino e Andorra.
Principali Hub finanziari mondiali e giurisdizioni “offshore”
In Asia: Hong Kong, Singapore, Macao, EAU, Qatar, Arabia Saudita, Malesia.
Caraibi e Atlantico: Isole Cayman, Bermuda, Isole Vergini Britanniche, Bahamas, Aruba, Curacao, Anguilla, Barbados, Belize, Turks e Caicos.
Dipendenze della colonia britannica: Jersey, Guernsey, Isola di Man, Gibilterra.
Grandi economie mondiali
Regno Unito, Canada, Australia, Nuova Zelanda, Giappone, Corea del Sud, Cina, India, Brasile, Argentina, Cile, Messico, Sudafrica, Russia, Turchia, Indonesia.
La grande eccezione: gli Stati Uniti
Gli Stati Uniti non aderiscono al CRS poiché utilizzano un proprio sistema di trasparenza fiscale bilaterale denominato FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act).
Attraverso il FACTA gli Stati Uniti ricevono informazioni sui conti esteri dei cittadini americani da parte delle banche di tutto il mondo, comprese quelle italiane ma non restituiscono in modo automatico e speculare la stessa mole di dati secondo lo standard CRS globale.
Oltre il CRS: la tracciabilità della pianificazione fiscale con la DAC6
Sebbene il CRS abbia notevolmente incrementato la trasparenza finanziaria nell’Unione Europea, di recente sono stati emanati nuovi strumenti per rafforzare la cooperazione tra le amministrazioni fiscali. Il passo più recente è rappresentato dalla Direttiva 2018/822/UE (DAC6), che introduce l’obbligo per contribuenti e intermediari finanziari di comunicare alle autorità fiscali le informazioni relative ai “meccanismi transfrontalieri” di pianificazione fiscale potenzialmente aggressivi.
In Italia la DAC6 è stata recepita ed è operativa attraverso:
- Il D.Lgs. n.100/2020;
- Il relativo Decreto attuativo del 17 Novembre 2020;
- Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 26 Novembre 2020, che identifica nello specifico l’ambito di applicazione dei nuovi obblighi informativi e le modalità per effettuare le comunicazioni.
Cosa significa per chi si trasferisce all’estero
Sia nella gestione di conti bancari standard sia nella strutturazione di patrimoni più complessi, muoversi all’interno di un quadro di piena conformità normativa e conoscere i dettagli dei flussi informativi tra gli Stati è fondamentale per un trasferimento sicuro e senza sanzioni.
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