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Società di nuova costituzione a San Marino: tassazione

Le società di nuova costituzione a San Marino sono soggette ad un abbattimento dell’aliquota originaria per i primi 5 anni, corrispondente all’8,5% (aliquota ordinaria: 17%).

  • Gli utili distribuiti ai soci sono tassati al 5%.
  • Gli utili corrisposti a soggetti diversi dalle persone fisiche: ritenuta 0%.
Business a San Marino

Piazza della Libertà, San Marino

 

Tipologie di residenza a San Marino

Residenza per fini imprenditoriali (economica)

E’ possibile ottenere la residenza a San Marino per fini imprenditoriali in tre casi:

Residenti per motivi economici: gli imprenditori che detengono almeno il 51% del capitale sociale possono richiedere la residenza a San Marino. Le condizioni sono: assumere personale dalla lista di avviamento, costituire un deposito a garanzia a favore dello Stato.

Residenza startup: gli amministratori e soci dipendenti di imprese qualificate come “startup ad alta tecnologia” possono ottenere la residenza per sé stessi e per la propria famiglia.

Residenza automatica: per progetti d’investimento in alcuni settori privilegiati in Repubblica, costituendo una società di capitali ed assumendo almeno 5 dipendenti, oltre che acquistando un immobile o una locazione finanziaria.

La residenza prevede un numero limitato di posti l’anno e deve essere autorizzata dalla Commissione per gli Affari Esteri di San Marino.

 

Business a San Marino

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Residenza elettiva

Il Congresso di Stato può concedere la residenza elettiva a San Marino ad uno straniero che effettui un investimento a San Marino:

  1. Acquisto immobiliare non inferiore ai 500.000 euro.
  2. Deposito vincolato per la durata di 10 anni in titoli di Stato sammarinesi.

Questa tipologia di residenza permette di accedere ad una tassazione agevolata del 3% sui dividendi.

 

Residenza atipica soggetta a regime fiscale agevolato

Residenza concessa alle persone fisiche che soddisfano queste condizioni:

  • Non sono mai state residenti nella Repubblica di San Marino;
  • Produca redditi all’estero;
  • Relativamente ai redditi prodotti all’estero è dovuta un’imposta sostitutiva dell’imposta generale sui redditi delle persone fisiche pari al 7% sul “netto frontiera”.
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