Una delle domande fiscali più frequenti che riceviamo riguarda l’applicabilità delle addizionali regionali e comunali IRPEF sugli assegni pensionistici. L’argomento merita quindi un approfondimento.

Qual è l’orientamento ufficiale dell’Agenzia delle Entrate? Quando si pagano i tributi locali e con quale modalità?

 

Il principio generale: tassazione IRPEF e tributi locali 

In base alla normativa italiana, le addizionali IRPEF sono dovute da tutti i contribuenti per i quali risulta dovuta l’IRPEF nell’anno di riferimento. Questo significa che:

  • Se la pensione erogata al non residente in Italia è soggetta a ritenuta IRPEF italiana, il contribuente è tenuto a versare anche le addizionali comunali e regionali. 
  • Se invece, in virtù delle Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, la pensione è esentata dall’IRPEF in Italia e tassata esclusivamente nello Stato di residenza, non sono dovute nemmeno le addizionali.

 

tasse INPS residenti all estero

 

Il caso del pensionato residente nel Granducato di Lussemburgo: addizionali da pagare in Italia

Un chiarimento fondamentale è arrivato con la Risposta all’interpello n.106 del 25 Maggio 2026 dell’Agenzia delle Entrate, avente ad oggetto il caso di una pensione pubblica erogata dall’INPS ad un soggetto residente nel Granducato di Lussemburgo.

Il Fisco italiano ha precisato che la Convenzione bilaterale contro le doppie imposizioni (stipulata tra Italia e Lussemburgo il 3 Giugno 1981) disciplina le imposte erariali ma non menziona espressamente le addizionali (regionale e comunale) all’IRPEF.

Di conseguenza, in questo caso specifico di tale soggetto residente nel Granducato di Lussemburgo, le addizionali restano escluse dall’ambito di applicazione del Trattato internazionale e la potestà impositiva italiana sulle addizionali è regolata esclusivamente dalla normativa interna. L’INPS, in qualità di sostituto d’imposta, è tenuto ad applicare le ritenute per le addizionali regionali e comunali in base alle aliquote vigenti in Italia.

 

addizionali regionali pensione estero

 

Come si individua il domicilio fiscale del Comune di riferimento?

Per i soggetti non residenti in Italia, la determinazione dell’aliquota di addizionale e regionale applicabile richiede l’individuazione del domicilio fiscale. 

La normativa italiana (Art. 58, comma 2 del D.P.R. 600/1973) stabilisce che, per le persone fisiche non residenti in Italia, il domicilio fiscale si fissa nel Comune in cui è stato prodotto il reddito. 

Come chiarito già dalla Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 261/E del 21 settembre 2007:

  • Trattandosi di redditi da pensione erogati ad un residente all’estero, il luogo di produzione del reddito si identifica con la sede legale dell’ente erogatore. 
  • Per le pensioni erogate dall’INPS centrale, il luogo di erogazione è la sede di Roma, pertanto si applicano le addizionali regionali della Regione Lazio e l’addizionale comunale del Comune di Roma.

 

addizionali comunali pensione estero

 

Come attestare la residenza fiscale all’estero?

Per beneficiare dei regimi previsti dalle Convenzioni internazionali (laddove applicabili per l’esenzione IRPEF), la residenza fiscale all’estero non può essere dimostrata tramite una semplice autodichiarazione o autocertificazione.

La prova della residenza fiscale estera deve essere fornita obbligatoriamente tramite apposita Certificazione rilasciata dall’Autorità fiscale del Paese straniero di residenza. Qui trovi l’approfondimento sul Certificato di residenza fiscale estera.

 

tasse sulla pensione estero

 

Sintesi per i pensionati residenti all’estero 

CASISTICA APPLICAZIONE IRPEF  ADDIZIONALI REG./COM. CRITERIO DOMICILIO FISCALE
Pensione esentata in Italia secondo Convenzione  No Non dovute
Pensione tassata in Italia (es. pubblica o senza convenzione) Si Dovute Sede legale ente erogatore

 

In sintesi, i pensionati che trasferiscono la propria residenza all’estero devono prestare la massima attenzione all’inquadramento fiscale del proprio trattamento previdenziale. Se da un lato l’applicazione delle Convenzioni internazionali consente spesso di evitare la doppia imposizione IRPEF, dall’altro è necessario verificare l’obbligo o meno di versare le addizionali regionali e comunali.

Per evitare spiacevoli trattamenti sanzionatori o incongruenze nel calcolo delle trattenute è fondamentale monitorare la propria posizione fiscale e produrre la documentazione ufficiale rilasciata dall’Autorità fiscale estera competente.

 

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