Dal 1° Gennaio 2026 è operativo lo scambio automatico di informazioni tra i Paesi UE introdotto dalla direttiva DAC8. L’Agenzia delle Entrate riceve ora flussi costanti di dati finanziari e anagrafici inviati direttamente dai prestatori di servizi di cripto-attività (CASP), inclusi gli exchange.

In questo articolo analizziamo nel dettaglio cosa sa il Fisco, come cambia la tassazione nel 2026 e quali sono i rischi e le sanzioni per chi non documenta correttamente i propri investimenti.

Quali dati riceverà l’Agenzia delle Entrate? 

La direttiva DAC8 non si limita a raccogliere informazioni generiche ma impone agli exchange (come Binance, Coinbase, Kraken ecc.) di trasmettere un set completo di dati anagrafici e transazionali.

Nello specifico, l’Agenzia delle Entrate riceverà:

  1. Dati personali e fiscali identificativi: nome completo, indirizzo di residenza, data e luogo di nascita, Stato di residenza fiscale e il numero identificativo fiscale;
  2. Dettaglio delle operazioni finanziarie: per ogni tipologia di asset saranno trasmessi l’importo lordo aggregato versato o ricevuto, il numero di unità e il numero totale di operazioni effettuate nel corso dell’anno d’imposta;
  3. Valore equo di mercato (fair market value): il valore di mercato aggregato per acquisti, vendite e soprattutto per i trasferimenti verso wallet privati (self-custody), i quali saranno monitorati con particolare attenzione in quanto considerati operazioni ad alto rischio di occultamento fiscale.

L’obbligo di collaborazione: il rischio del blocco del conto 

Gli exchange hanno tempo fino al 1° Gennaio 2027 per completare la due diligence (adeguata verifica fiscale) su tutti i clienti che avevano rapporti attivi al 31 Dicembre 2025.

Attenzione: se l’utente non fornisce i dati fiscali richiesti dall’exchange dopo due solleciti, decorsi 60 giorni dalla richiesta iniziale, l’operatore è obbligato per legge a bloccare immediatamente ogni operatività sul conto cripto. 

 

Come cambia la tassazione in Italia: aliquota al 33% nel 2026

Il quadro normativo italiano ha subìto una pesante stretta nell’ultimo biennio. La franchigia di esenzione di €2.000 è ormai un ricordo del passato. Ecco lo schema riassuntivo dell’evoluzione delle aliquote sulle plusvalenze cripto:

PERIODO D’IMPOSTA ALIQUOTA PLUSVALENZE SOGLIA DI FRANCHIGIA Note
Fino al 31/12/2024 26% €2.000 Imponibile solo la parte eccedente la franchigia
Dal 01/01/2025 26% Abolita Tassazione dal primo euro di plusvalenza
Dal 01/01/2026 33% Abolita Incremento di 7 punti percentuali (escluse le stablecoin)

Fonti: Legge di Bilancio 2025 (Legge 207/2024), art. 68, comma 9-bis, TUIR e D.Lgs. 194/2025.

 

Il vero pericolo documentale 

Molti investitori sottovalutano la regola prevista dall’art. 68, comma 9-bis, del TUIR. La legge stabilisce che il costo d’acquisto delle cripto-attività deve essere documentato dal contribuente tramite “elementi certi e precisi”.

In mancanza di questa documentazione idonea, scatta una presunzione punitiva: il costo d’acquisto viene considerato pari a zero. Ciò significa che l’Agenzia delle Entrate tasserà l’intero importo della vendita (e non la reale plusvalenza).

Esempio pratico (scenario 2026 con aliquota al 33%)

Ipotizziamo la vendita di Bitcoin per un controvalore di €10.000 (costo storico di acquisto €9.000).

CON DOCUMENTAZIONE VALIDA: paghi l’imposta solo sulla plusvalenza reale di €1.000 (imposta: €1.000 x 33% = €330).

SENZA DOCUMENTAZIONE VALIDA: il Fisco calcola la plusvalenza sull’intero importo di €10.000 (€10.000 x 33% = €3.300).

Differenza di imposta da pagare: ben €2.970 in più per non aver conservato le prove d’acquisto.

 

Quali documenti sono validi per il Fisco? 

Affidarsi semplicemente ai file excel o CSV esportati dagli exchange è un grave errore. Trattandosi di file modificabili a posteriori dall’utente e privi di riferimenti intestati ufficiali, l’Agenzia delle Entrate li contesta sistematicamente.

Per superare un accertamento con successo, è necessario raccogliere:

  • Report ufficiali in formato PDF scaricati direttamente dalla piattaforma, muniti di logo dell’exchange, anagrafica del titolare del conto, data, ore, commissioni e tassi di conversione;
  • Estratti conto bancari che dimostrino la tracciabilità del denaro (i bonifici originali partiti dal proprio conto corrente verso gli exchange);
  • Certificazioni ufficiali rilasciate da intermediari abilitati o report di calcolo fiscale certificati da software specializzati riconosciuti.

 

Cosa rischi se non sei in regola? 

In Italia chiunque detenga criptovalute (anche solo €1) ha l’obbligo di dichiararle nel quadro RW. Non esistono soglie minime di esenzione per il monitoraggio. Inoltre, sulle cripto-attività si applica l’imposta sul valore (IC) pari al 2×1.000 (0,2%) annuo sul valore del portafogli al 31 Dicembre.

Chi omette di dichiarare le proprie cripto rischia sanzioni pesantissime su più fronti:

  • Sanzioni Quadro RW (omessa dichiarazione): dal 3% al 15% del valore delle cripto-attività non dichiarate per ciascun anno di omissione;
  • Sanzione per dichiarazione infedele (omessa imposta sulle plusvalenze): per le violazioni commesse sino all’anno d’imposta 2023 sanzioni dal 90% fino al 180% dell’imposta dovuta. Per le violazioni commesse a partire dal 1° Settembre 2024 sanzione fissa ridotta al 70%;
  • Sanzione per omessa imposta sul valore (2×1.000): allineata alle sanzioni previste per l’imposta sulle plusvalenze.

 

Come prepararsi nel 2026

Per evitare di trovarsi i conti bloccati o ricevere cartelle esattoriali inesatte, gli investitori devono agire tempestivamente.

  • Recuperare tutti i report ufficiali in PDF degli storici transazionali dagli exchange utilizzati;

  • Effettuare un check-up fiscale per verificare la correttezza dei quadri RW presentati negli anni precedenti;

  • Valutare la regolarizzazione spontanea (ravvedimento operoso) per le annualità passate non dichiarate prima che lo scambio di dati diventi effettivo e rilevi le anomalie in automatico.

 

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